Le decisioni vengono assunte dalle istituzioni democratiche, ma prima del voto esiste un sistema di competenze, consultazioni e interessi attraverso il quale si costruiscono conoscenze, priorità e possibili soluzioni. Comprenderlo significa chiedere maggior trasparenza.
Quando una legge viene approvata, noi vediamo soltanto la parte conclusiva di un processo molto più lungo.
Prima del voto sono stati individuati i problemi, raccolti dati, ascoltati esperti, valutati rischi, confrontati interessi economici e sociali, predisposte relazioni tecniche e formulate diverse ipotesi normative. La decisione finale appartiene alla politica, ma la conoscenza sulla quale quella decisione si fonda viene costruita attraverso una rete più ampia di istituzioni, amministrazioni, organismi tecnici e soggetti esterni.
Questo vale per quasi ogni settore, nel caso dell’intelligenza artificiale, tuttavia, la questione assume una dimensione particolare.
Deputati, senatori e membri del Governo non possono possedere personalmente tutte le conoscenze informatiche, giuridiche, economiche, industriali, sociali ed etiche necessarie per comprendere una trasformazione così rapida. Devono quindi affidarsi a strutture tecniche, autorità, comitati, audizioni, studi e consulenze.
La domanda non è dunque soltanto chi abbia formalmente il potere di decidere, ma attraverso quali processi vengano selezionate, elaborate e sintetizzate le informazioni che raggiungono il decisore.
Non significa immaginare poteri occulti o attribuire intenzioni non dimostrate a persone, aziende o istituzioni, significa ricostruire, attraverso gli atti pubblici, il percorso mediante il quale competenze, visioni e interessi legittimi contribuiscono alla formazione della politica italiana sull’intelligenza artificiale.
Il quadro regolatorio di primo livello è europeo
L’Italia non determina autonomamente l’intero sistema di regolazione dell’intelligenza artificiale.
Il Regolamento europeo 2024/1689, conosciuto come AI Act, ha istituito un quadro giuridico comune per lo sviluppo, la commercializzazione e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione europea. La stessa legge italiana n. 132 del 2025 stabilisce che le disposizioni nazionali debbano essere interpretate e applicate conformemente al regolamento europeo.
Proprio dal 2 agosto 2026, data di pubblicazione di questo articolo, l’AI Act entra nella sua fase generale di applicazione. Restano tuttavia alcune eccezioni e scadenze differite: in particolare, il Regolamento UE 2026/1744 ha rinviato l’applicazione di una parte degli obblighi riguardanti i sistemi classificati ad alto rischio.
A livello europeo operano la Commissione e l’AI Office, affiancati dal Comitato europeo per l’intelligenza artificiale, composto da rappresentanti degli Stati membri, da un gruppo scientifico di esperti indipendenti e da un forum consultivo nel quale partecipano soggetti commerciali e non commerciali. Dal 2 agosto 2026 l’AI Office e le autorità degli Stati membri assumono un ruolo centrale nell’attuazione, nella vigilanza e nell’applicazione del regolamento.
Una parte importante della rotta normativa viene quindi definita a Bruxelles. L’Italia partecipa alla formazione delle politiche europee e mantiene proprie responsabilità legislative, strategiche e amministrative, ma opera all’interno di un sistema sovranazionale già fortemente strutturato.
Il Parlamento approva le leggi, ma la Strategia nazionale viene formata nell’Esecutivo
La legge italiana 23 settembre 2025, n. 132, reca i principi nazionali in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione dell’intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente, responsabile e antropocentrico e richiama espressamente la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto dell’IA sui diritti fondamentali.
La stessa legge afferma che i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono rispettare l’autonomia e il potere decisionale dell’essere umano, assicurando sorveglianza e possibilità di intervento umano. Stabilisce inoltre che l’utilizzo dell’IA non debba pregiudicare il metodo democratico della vita istituzionale e politica o la libertà del dibattito democratico.
È dunque il Parlamento ad avere approvato il quadro legislativo nazionale.
La legge attribuisce però alla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale il compito di predisporre e aggiornare la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale. La struttura deve agire d’intesa con le autorità nazionali e sentire i ministeri competenti per la politica industriale, l’università, la ricerca e la difesa. La Strategia viene poi approvata, con cadenza almeno biennale, dal Comitato interministeriale per la transizione digitale.
Il Parlamento conserva naturalmente il potere legislativo e quello di controllo sull’azione del Governo, tuttavia, non sono Camera e Senato ad approvare la Strategia nazionale: la sua elaborazione e la sua approvazione sono collocate principalmente nell’ambito dell’Esecutivo.
La legge prevede che i risultati del monitoraggio sull’attuazione della Strategia siano trasmessi annualmente alle Camere, questo consente il controllo parlamentare, ma avviene successivamente alla definizione degli indirizzi strategici.
La distinzione è importante.
Il Parlamento stabilisce il quadro normativo generale, il Governo, le sue strutture e gli organismi tecnici concorrono invece a definire le priorità operative: ricerca, investimenti, formazione, pubblica amministrazione, sviluppo industriale, sicurezza e diffusione dell’intelligenza artificiale.
Non esiste una sola cabina di regia
La governance italiana dell’intelligenza artificiale non è concentrata in un unico organismo, la legge ha delineato diversi centri di coordinamento, con funzioni differenti e talvolta con denominazioni simili.
Il Comitato interministeriale per la transizione digitale approva la Strategia nazionale.
Un altro Comitato, previsto dall’articolo 19 della legge n. 132, coordina le attività di indirizzo riguardanti enti, organismi e fondazioni, pubblici o privati, che operano nell’innovazione digitale e nell’intelligenza artificiale e che siano sottoposti a vigilanza pubblica o destinatari di finanziamenti dello Stato. Alle sue sedute possono essere invitati rappresentanti delle autorità nazionali e altri soggetti interessati agli argomenti trattati.
L’articolo 20 istituisce inoltre, presso la Presidenza del Consiglio, un Comitato di coordinamento composto dai vertici dell’Agenzia per l’Italia digitale, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e del Dipartimento per la trasformazione digitale. Quando vengono affrontate questioni di loro competenza possono partecipare anche rappresentanti della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’IVASS.
A questi organismi si aggiunge il Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio del 6 maggio 2026, incaricato di supportare l’autorità politica delegata nell’aggiornamento della Strategia nazionale per il periodo 2026-2028.
Quest’ultimo organismo non approva la Strategia e non coincide con i Comitati previsti direttamente dagli articoli 19 e 20 della legge, è un gruppo di esperti con funzione di supporto alla sua preparazione.
La presenza di più organismi riflette la complessità della materia, può però rendere difficile per il cittadino comprendere quale struttura abbia elaborato una determinata proposta, quale l’abbia valutata, quale l’abbia approvata e quale sia responsabile della sua attuazione.
Le autorità tecniche
La legge n. 132 del 2025 designa l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l’intelligenza artificiale.
Ad AgID sono attribuite funzioni di promozione dell’innovazione e dello sviluppo dell’IA, nonché compiti relativi alla notifica, alla valutazione, all’accreditamento e al monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi.
All’ACN spettano invece le funzioni di vigilanza, comprese le attività ispettive e sanzionatorie, e la promozione dell’intelligenza artificiale per quanto riguarda la cybersicurezza. L’ACN è inoltre indicata come autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni europee.
Restano ferme le competenze della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’IVASS nei rispettivi mercati, nonché quelle del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
La distribuzione delle competenze è comprensibile: l’intelligenza artificiale attraversa contemporaneamente industria, sicurezza, credito, assicurazioni, privacy, informazione, lavoro, ricerca e pubblica amministrazione.
Tuttavia, quanto più il sistema si articola, tanto più diventa necessario rendere comprensibili le responsabilità dei diversi organismi e i rapporti che intercorrono tra loro.
Chi prepara l’aggiornamento della Strategia 2026-2028?
Il decreto del 6 maggio 2026 ha istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale un Comitato composto da tredici membri, definiti esperti di comprovata competenza nel settore dell’intelligenza artificiale, il Comitato opera alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica.
Dagli atti risulta che alcune designazioni sono state richieste alla Presidenza del Consiglio e ai ministeri competenti per imprese, università, ricerca e difesa. Il decreto nomina poi l’intera composizione del Comitato, nel testo del provvedimento non viene descritta una procedura pubblica comparativa, una manifestazione di interesse o una selezione aperta delle candidature.
Questo non costituisce una valutazione negativa sulla qualità, sull’integrità o sull’indipendenza delle persone prescelte, la costituzione di gruppi di esperti nominati dall’autorità politica è uno strumento ordinario dell’attività di Governo.
La questione riguarda piuttosto la conoscibilità del metodo: quali competenze sono state ritenute necessarie? Quali criteri hanno guidato la composizione complessiva? Come viene perseguito l’equilibrio tra conoscenze tecnologiche, giuridiche, economiche, amministrative, sociali ed etiche?
Il decreto indica componenti provenienti da amministrazioni pubbliche, università, ricerca scientifica, associazionismo nel settore dell’IA e comunicazione istituzionale. Non risultano invece indicate in modo espresso, come funzioni autonome e permanenti, rappresentanze delle organizzazioni dei lavoratori, dei consumatori o di altre componenti sociali. Ciò non significa che i membri nominati siano privi di competenze o sensibilità in questi ambiti; significa soltanto che tali funzioni non sono identificate come specifiche componenti della struttura.
Ed è proprio qui che si apre una domanda di carattere politico e culturale.
Se l’intelligenza artificiale fosse soltanto una tecnologia industriale, sarebbe comprensibile concentrare la consulenza prevalentemente sull’informatica, sulla ricerca, sul diritto, sulla sicurezza e sullo sviluppo economico.
Ma se l’IA modifica anche il lavoro, la formazione, l’informazione, le relazioni sociali, l’accesso alla conoscenza e il comportamento umano, occorre chiedersi in quale misura anche queste dimensioni siano stabilmente rappresentate nel processo strategico.
Le audizioni: dove entrano competenze e interessi
Il Comitato istituito nel maggio 2026 può disporre audizioni di operatori economici, ricercatori, rappresentanti degli enti territoriali, amministrazioni, enti pubblici, istituzioni, associazioni di categoria e parti sociali, può inoltre chiedere, a titolo gratuito, contributi, studi e ricerche a soggetti pubblici e privati.
Questa facoltà appare necessaria.
- Un’impresa tecnologica può fornire conoscenze concrete sullo sviluppo dei sistemi. Un’università può contribuire attraverso la ricerca scientifica.
- Un’associazione industriale può rappresentare le difficoltà delle imprese.
- Un sindacato può descrivere gli effetti sul lavoro.
- Un’organizzazione dei consumatori può evidenziare le conseguenze sui cittadini.
Ognuno porta competenze, ma inevitabilmente porta anche un proprio punto di osservazione.
Competenza e interesse non sono categorie necessariamente opposte, un soggetto può essere altamente competente e, contemporaneamente, rappresentare legittimamente un settore, una professione, un’impresa o una determinata concezione dello sviluppo tecnologico.
La questione democratica non consiste nell’eliminare gli interessi dal processo decisionale, consiste nel renderli riconoscibili, assicurare una pluralità effettiva delle fonti e consentire di comprendere quali contributi siano stati acquisiti e valutati.
La riservatezza dei lavori
Il decreto del 6 maggio 2026 stabilisce che le informazioni relative ai lavori del Comitato siano coperte dal segreto d’ufficio. I membri e gli altri partecipanti si impegnano a non divulgare i contenuti delle riunioni o i risultati di studi, approfondimenti, statistiche ed elaborazioni svolti nell’ambito dei lavori.
Il materiale sottoposto al Comitato viene definito strettamente riservato e confidenziale, al termine delle riunioni, la Segreteria tecnica deve predisporre note di sintesi da trasmettere alle autorità politiche di riferimento. Il Dipartimento deve inoltre assicurare la riservatezza delle riunioni, delle audizioni e della documentazione utilizzata.
La riservatezza può rispondere a esigenze pienamente legittime: tutela della sicurezza nazionale, protezione di dati sensibili, segreti industriali, documenti ancora in formazione o necessità di consentire un confronto libero tra i partecipanti.
Occorre però distinguere la protezione dei singoli contenuti riservati dalla tracciabilità generale del processo.
Nel testo del decreto non compare un obbligo espresso di pubblicare l’elenco dei soggetti ascoltati, l’oggetto delle audizioni, i titoli dei contributi ricevuti, le diverse posizioni emerse o le dichiarazioni relative agli interessi professionali dei partecipanti.
Il decreto prevede che la composizione del Comitato possa essere modificata anche per sopraggiunte cause di potenziale conflitto di interessi, non stabilisce però, nel proprio testo, una procedura pubblica per la dichiarazione e la consultazione di tali interessi.
Ciò non dimostra che queste informazioni non siano raccolte, controllate o eventualmente accessibili attraverso altri strumenti amministrativi, significa più precisamente che il decreto istitutivo non ne prescrive espressamente la pubblicazione ordinaria.
La precedente Strategia italiana per l’intelligenza artificiale, relativa al periodo 2024-2026, è stata pubblicata integralmente insieme alla descrizione delle principali aree di intervento e all’indicazione del Comitato che aveva contribuito a elaborarla. Esiste quindi una trasparenza significativa sul documento conclusivo.
La pubblicazione del risultato finale, tuttavia, non consente necessariamente di ricostruire l’intero percorso che ha condotto alla sua formulazione: quali soggetti siano stati ascoltati, quali studi siano stati considerati, quali priorità siano state discusse e quali alternative siano state accantonate.
È quindi legittimo domandarsi quanto di questo processo possa essere reso conoscibile senza compromettere le informazioni realmente riservate.
Il Parlamento forma la propria conoscenza attraverso Commissioni, dossier e audizioni
Il Parlamento non si limita a ricevere passivamente le iniziative del Governo, le Commissioni parlamentari esaminano i disegni di legge, propongono modifiche, acquisiscono dossier predisposti dagli uffici studi e possono convocare soggetti esterni.
Nel corso della XIX legislatura la Camera ha svolto, tra le altre, un’indagine conoscitiva sulle opportunità e sui rischi dell’intelligenza artificiale per il sistema produttivo e un’indagine sul rapporto tra IA e mondo del lavoro. Nel corso dell’esame della legge italiana sull’intelligenza artificiale, le Commissioni del Senato hanno inoltre acquisito contributi e svolto audizioni di amministrazioni, autorità, imprese, università, associazioni ed esperti.
Le audizioni sono uno strumento essenziale perché nessuna Commissione parlamentare può possedere internamente tutte le conoscenze richieste dalla materia, ma anche la scelta degli interlocutori contribuisce alla formazione della decisione.
Essere ascoltati non significa determinare automaticamente l’esito di una legge, significa però avere la possibilità di presentare dati, indicare rischi, proporre modifiche e contribuire a stabilire quali problemi entrino nel campo visivo del legislatore.
La qualità democratica del procedimento dipende quindi anche dall’ampiezza e dall’equilibrio delle voci consultate.
Le deleghe legislative e il ritorno del provvedimento in Parlamento
Nel giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo destinato ad adeguare l’ordinamento italiano al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale.
Il provvedimento è stato trasmesso alle Camere come Atto del Governo n. 421 affinché le Commissioni competenti esprimessero i pareri previsti dalla legge. Il 29 luglio 2026 la Commissione competente del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni. Alla data di pubblicazione di questo articolo, sulla base delle fonti ufficiali consultate, il procedimento non risulta ancora concluso con la pubblicazione del decreto legislativo definitivo.
Anche questo passaggio mostra come la formazione della politica sull’IA non avvenga in un solo momento.
- Il Governo predispone il testo sulla base della delega ricevuta.
- Le strutture amministrative e tecniche collaborano alla sua elaborazione.
- Le Commissioni parlamentari lo esaminano, possono acquisire osservazioni e formulano i propri pareri.
- Il Governo procede poi all’adozione definitiva nei limiti stabiliti dalla legge di delegazione.
La decisione è quindi il risultato di una successione di passaggi, non di un unico atto.
La rappresentanza degli interessi
Accanto alle audizioni esiste l’attività professionale di rappresentanza degli interessi. La Camera dei deputati ha istituito un Registro dei soggetti che svolgono questa attività nelle proprie sedi, richiamando espressamente i principi di pubblicità e trasparenza.
La disciplina definisce rappresentanza di interessi l’attività svolta professionalmente attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e comunicazioni rivolte ai deputati per perseguire interessi leciti propri o di terzi. Gli iscritti devono descrivere l’attività che intendono svolgere e indicare, anche sinteticamente, i soggetti istituzionali che intendono contattare.
La rappresentanza degli interessi è un’attività legittima. Imprese, organizzazioni sindacali, associazioni professionali, enti del terzo settore, categorie economiche, consumatori e altre realtà sociali hanno il diritto di esporre le proprie posizioni al legislatore.
La disciplina della Camera introduce però una distinzione significativa: le dichiarazioni rese e i materiali depositati durante le audizioni delle Commissioni e dei Comitati parlamentari non vengono considerati, ai fini di quella regolamentazione, attività di rappresentanza di interessi.
Esistono quindi canali differenti attraverso i quali conoscenze, proposte e interessi possono raggiungere il Parlamento, non tutti sono sottoposti alle stesse forme di registrazione e rendicontazione.
Non è necessariamente una criticità. È però un elemento che il pubblico dovrebbe poter conoscere per comprendere correttamente il funzionamento del processo.
Anche chi scrive entra in questo processo
È doveroso precisare che anche chi scrive è iscritto al Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati e intende quindi partecipare, nelle forme previste dalle istituzioni, al confronto politico sull’intelligenza artificiale.
Questa presenza non nasce dalla pretesa di sostituirsi agli specialisti della tecnologia, ai giuristi o agli organismi scientifici. Nasce dalla convinzione che il governo dell’intelligenza artificiale non possa essere affidato esclusivamente alle competenze tecniche, normative ed economiche.
Attraverso AIONETICA, il contributo che intendo portare riguarda soprattutto le conseguenze sociali, etiche e antropologiche dell’intelligenza artificiale: il rapporto tra automazione e responsabilità umana, la trasformazione del lavoro e della conoscenza, la tutela delle persone più vulnerabili, la qualità dell’informazione, l’educazione all’utilizzo consapevole degli strumenti e la necessità di preservare un effettivo controllo umano sulle decisioni.
Anche questa è una posizione e rappresenta una visione riconoscibile, proprio per questo viene dichiarata con trasparenza.
La rappresentanza degli interessi non dovrebbe consistere soltanto nel portare alla politica esigenze economiche, industriali o professionali. Può consentire anche la presentazione di domande, preoccupazioni e proposte riguardanti le conseguenze della tecnologia sulla società e sull’essere umano.
Il mio interesse dichiarato è contribuire affinché l’intelligenza artificiale venga governata non soltanto in funzione di ciò che può produrre, ma anche in relazione a ciò che può modificare nell’uomo e nella società.
Sarebbe contraddittorio chiedere trasparenza agli altri senza applicarla prima di tutto a noi stessi.
Chi tiene dunque il timone?
Gli atti pubblici non mostrano l’esistenza di un unico soggetto in grado di determinare da solo la politica italiana sull’intelligenza artificiale.
- L’Unione europea stabilisce il principale quadro regolatorio.
- Il Parlamento italiano approva le leggi, conferisce deleghe e controlla l’azione del Governo.
- La Presidenza del Consiglio predispone e coordina la Strategia nazionale. Il Comitato interministeriale la approva.
- I gruppi di esperti contribuiscono alla sua elaborazione. AgID e ACN esercitano funzioni di promozione, notifica, vigilanza, ispezione e coordinamento.
- Le autorità indipendenti conservano le proprie competenze.
- Le Commissioni parlamentari svolgono indagini e audizioni. Imprese, università, associazioni, organizzazioni sociali e rappresentanti di interessi portano informazioni e proposte.
Il timone è quindi distribuito.
Ma distribuire il potere non significa che tutte le funzioni abbiano lo stesso peso.
Chi seleziona gli interlocutori, raccoglie gli studi, redige le sintesi e prepara le possibili soluzioni esercita una capacità di orientamento diversa da quella di chi riceve un documento nella sua forma conclusiva.
Non è necessariamente un potere improprio, è il naturale effetto di ogni funzione consultiva e istruttoria. Ma proprio perché è reale, deve essere accompagnato da metodi trasparenti, pluralità delle competenze e possibilità di controllo democratico.
Rendere visibile il percorso
Una maggiore trasparenza non richiederebbe la pubblicazione di segreti industriali, dati sensibili o informazioni riguardanti la sicurezza nazionale.
Potrebbero essere resi conoscibili, almeno in forma generale, i criteri utilizzati per scegliere gli esperti, le competenze che si è inteso rappresentare, i soggetti ascoltati, gli argomenti delle audizioni, i contributi formalmente acquisiti e le eventuali relazioni professionali rilevanti, motivando specificamente le parti che devono restare riservate.
Sarebbe inoltre importante che i risultati annuali del monitoraggio della Strategia, che la legge dispone siano trasmessi alle Camere, fossero facilmente reperibili e comprensibili anche dai cittadini.
Non sarebbe un atto di sfiducia verso gli esperti o le istituzioni, al contrario, la trasparenza proteggerebbe la loro autorevolezza, perché renderebbe più visibile la solidità del metodo seguito.
L’intelligenza artificiale non è soltanto una tecnologia da sviluppare o regolamentare, è una forza capace di modificare il lavoro, l’informazione, la formazione, i rapporti economici, l’esercizio dei diritti, il rapporto tra cittadino e amministrazione e, progressivamente, il comportamento umano.
Per questa ragione il pubblico ha un legittimo interesse democratico a conoscere non soltanto le decisioni finali, ma anche, nei limiti compatibili con motivate esigenze di riservatezza, il processo culturale, scientifico e istituzionale attraverso il quale quelle decisioni vengono formate.
La domanda democratica non è:
Chi sta segretamente controllando la politica italiana sull’intelligenza artificiale?
La domanda corretta è:
Chi viene ascoltato, in quale veste, sulla base di quali competenze e interessi, attraverso quali documenti e con quale possibilità per il pubblico di ricostruire il percorso che conduce alla decisione?
Non è una domanda contro le istituzioni, è una domanda necessaria per rafforzarle.
Nota metodologica
Questo articolo è stato redatto sulla base di norme, regolamenti, decreti, atti parlamentari e documenti istituzionali pubblicamente disponibili e consultati fino al 2 agosto 2026.
Pur avendo adottato la massima attenzione nella verifica delle informazioni, non pretendiamo di essere infallibili. La complessità del sistema istituzionale e la continua evoluzione della materia possono determinare omissioni, aggiornamenti successivi o interpretazioni meritevoli di ulteriore approfondimento. Eventuali segnalazioni motivate e accompagnate da fonti documentali saranno attentamente valutate e, quando necessario, recepite.
L’articolo non formula valutazioni sull’integrità, sull’indipendenza o sulle intenzioni delle persone coinvolte, analizza esclusivamente funzioni, procedimenti e livelli di trasparenza risultanti dagli atti consultati.
Fonti istituzionali principali
Unione europea: Regolamento UE 2024/1689 sull’intelligenza artificiale; Regolamento UE 2026/1744; documentazione della Commissione europea sulla governance e sull’applicazione dell’AI Act.
Legislazione italiana: legge 23 settembre 2025, n. 132, con particolare riferimento agli articoli 1, 3, 19 e 20.
Comitato per la Strategia 2026-2028: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2026.
Strategia italiana 2024-2026: documentazione pubblicata dal Dipartimento per la trasformazione digitale.
Attività parlamentare: atti e documentazione di Camera e Senato sulle indagini conoscitive, sulle audizioni e sull’Atto del Governo n. 421.
Rappresentanza degli interessi: deliberazione e regolamentazione della Camera dei deputati relative al Registro dei rappresentanti di interessi.


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